Una società proprietaria di un immobile ha intimato lo sfratto per morosità a un inquilino professionista. L'inquilino si è opposto, sostenendo la nullità del rapporto per la mancata registrazione dei rinnovi contrattuali successivi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'inquilino, confermando lo sfratto. I giudici hanno chiarito che la registrazione del contratto di locazione è un requisito di validità che si riferisce esclusivamente alla registrazione iniziale del contratto. Di conseguenza, la mancata registrazione delle proroghe o dei rinnovi successivi non determina la nullità del contratto di locazione, ma rileva solo sul piano fiscale. L'inquilino è stato quindi condannato al rilascio dell'immobile e al pagamento delle spese di giudizio.
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