Una contribuente, ex socia accomandataria di una società di persone cancellata dal registro delle imprese, ha impugnato un'intimazione di pagamento ritenendo invalida la notifica della cartella esattoriale originaria. Durante il giudizio di cassazione, la contribuente ha richiesto la definizione agevolata della controversia tributaria. L'Agenzia delle Entrate ha negato l'istanza, ma non ha fornito la prova di aver notificato tempestivamente il provvedimento di diniego entro i termini di legge. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato invalido il diniego dell'ufficio e ha ritenuto perfezionata la definizione agevolata, dichiarando l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.
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