La Corte di Cassazione chiarisce che un professionista, socio di una società appaltatrice, deve fornire una prova rigorosa di aver ricevuto un incarico professionale personale e distinto dai committenti. In assenza di tale prova, la sua prestazione si presume resa nell'ambito del contratto d'appalto della società. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del professionista, confermando la decisione dei giudici di merito che gli avevano negato il compenso richiesto per mancanza di dimostrazione di un mandato diretto.
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