Due coniugi, garanti di due società, costituiscono un fondo patrimoniale inserendovi la propria casa. Una banca creditrice promuove un'azione revocatoria ordinaria per rendere inefficace tale atto, ritenendolo pregiudizievole per il recupero del credito. I coniugi si difendono sostenendo che il loro patrimonio residuo complessivo fosse sufficiente a garantire il debito. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dei coniugi, stabilendo che la riduzione della garanzia patrimoniale va valutata sul patrimonio del singolo debitore e non su quello cumulativo dei coobbligati. Inoltre, la consapevolezza del danno sorge già al momento della firma della fideiussione, rendendo l'atto revocabile anche se il debito effettivo si è manifestato successivamente.
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