Un investitore ha acquistato le quote societarie del socio accomandatario di una società poi fallita a un prezzo irrisorio, pari a circa il dieci per cento del loro valore reale, senza versare alcun corrispettivo. L'acquirente sosteneva che l'operazione servisse a compensare un debito precedente, chiedendo la riqualificazione in bancarotta preferenziale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna a due anni di reclusione per concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione. I giudici hanno chiarito che le quote del socio accomandatario garantiscono i creditori e che il terzo acquirente risponde del reato se è consapevole che l'acquisto depaupera il patrimonio sociale, anche senza conoscere lo stato di insolvenza della società.
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