Una socia accomandante ha impugnato la cessione di un ramo d'azienda, ritenendola dannosa. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni dei gradi precedenti, stabilendo che il socio accomandante non ha la legittimazione ad agire direttamente contro i terzi per l'annullamento di contratti societari. La sua tutela si esplica attraverso rimedi 'interni' alla società, come l'azione di responsabilità verso l'amministratore. L'appello è stato quindi dichiarato inammissibile.
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