Un professionista ha ottenuto un decreto ingiuntivo per riscuotere oltre sessantamila euro a titolo di compenso per prestazioni professionali svolte a favore di una società commerciale. La società committente si è opposta al pagamento, sostenendo l'assenza di prove adeguate circa l'effettivo svolgimento dell'attività e contestando la mancata ammissione dell'interrogatorio formale. I giudici di merito hanno accertato la validità dell'incarico tramite e-mail, documenti e assenza di tempestive smentite dell'attività svolta. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione precedente, rigettando il ricorso della società debitrice e condannandola alle spese.
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