Un uomo sottoposto alla misura della libertà vigilata, dopo aver ottenuto la liberazione condizionale, ha chiesto al Magistrato di sorveglianza l'autorizzazione a trasferire il proprio domicilio da Roma alla Sicilia per convivere con la compagna. Il giudice ha respinto la richiesta poiché la compagna conviveva con soggetti legati a un comitato locale e il padre di lei era un ex brigatista con relazioni qualificate con ambienti terroristici. L'uomo ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un difetto di motivazione. La Suprema Corte ha stabilito che i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza riguardanti le prescrizioni della libertà vigilata non si impugnano direttamente in Cassazione, ma tramite appello davanti al Tribunale di sorveglianza. Pertanto, la Corte ha riqualificato il ricorso in appello e ha trasmesso gli atti al Tribunale competente.
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