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Art. 2297 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 2297 Codice Civile

Supersocietà di fatto: il concordato del socio non ferma il fallimento
Il Tribunale ha dichiarato il fallimento di una supersocietà di fatto costituita tra una s.r.l. già fallita, altre società e persone fisiche, estendendo la procedura a tutti i soci. I soci hanno impugnato la decisione, sostenendo che la richiesta di concordato preventivo di un singolo socio dovesse bloccare il fallimento della società e contestando l'esistenza stessa della supersocietà di fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. La Corte ha chiarito che la domanda di concordato del singolo socio non ferma il fallimento della società, trattandosi di soggetti diversi. Inoltre, ha confermato che l'esistenza della supersocietà di fatto e la sua insolvenza erano state correttamente accertate dai giudici di merito anche tramite l'uso di prove atipiche provenienti da processi penali e tributari.
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Litisconsorzio necessario tributario: soci e società uniti
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di una società di fatto, costituita dagli eredi di un imprenditore, colpita da un accertamento fiscale per plusvalenza dopo la vendita dell'azienda. L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi sia alla società che ai singoli soci. Il nodo centrale riguardava l'estinzione della società e la necessità del litisconsorzio necessario tributario. La Corte ha chiarito che la mancata iscrizione nel registro delle imprese non comporta l'estinzione, ma la qualifica di società irregolare. Di conseguenza, il processo celebrato senza la partecipazione congiunta di società e soci è nullo. La decisione ribadisce che l'unitarietà dell'accertamento impone che tutti i soggetti siano parte dello stesso procedimento per evitare giudicati contrastanti.
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Società di fatto tra coniugi e debiti di lavoro
La Corte di Cassazione ha confermato la sussistenza di una società di fatto tra due coniugi nella gestione di un'attività lavorativa. Sebbene il rapporto di lavoro fosse formalmente intestato a uno solo dei coniugi, l'interferenza continua e la gestione congiunta hanno determinato la responsabilità solidale di entrambi per il pagamento delle differenze retributive spettanti alla lavoratrice. La Corte ha ribadito che la valutazione delle prove testimoniali è riservata al giudice di merito e non può essere sindacata in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
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