Il Tribunale ha dichiarato il fallimento di una supersocietà di fatto costituita tra una s.r.l. già fallita, altre società e persone fisiche, estendendo la procedura a tutti i soci. I soci hanno impugnato la decisione, sostenendo che la richiesta di concordato preventivo di un singolo socio dovesse bloccare il fallimento della società e contestando l'esistenza stessa della supersocietà di fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. La Corte ha chiarito che la domanda di concordato del singolo socio non ferma il fallimento della società, trattandosi di soggetti diversi. Inoltre, ha confermato che l'esistenza della supersocietà di fatto e la sua insolvenza erano state correttamente accertate dai giudici di merito anche tramite l'uso di prove atipiche provenienti da processi penali e tributari.
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