Un socio, titolare del venti per cento di una società di persone operante nel settore assicurativo, ha chiesto l'accertamento della proprietà di una quota di un ramo d'azienda che riteneva trasferito a una nuova società, chiedendo il risarcimento dei danni per l'uso non autorizzato dell'attività. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la quota di partecipazione societaria attribuisce al socio solo un diritto di credito sul valore della quota stessa e non un diritto di proprietà diretta sui singoli beni o sul patrimonio della società. Non essendoci stata alcuna cessione d'azienda, ma solo un nuovo mandato assicurativo, il socio non vanta alcun diritto reale sui beni aziendali confluiti nella nuova realtà societaria.
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