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Art. 2293 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 2293 Codice Civile

Quota di partecipazione societaria: nessun diritto sui beni comuni
Un socio, titolare del venti per cento di una società di persone operante nel settore assicurativo, ha chiesto l'accertamento della proprietà di una quota di un ramo d'azienda che riteneva trasferito a una nuova società, chiedendo il risarcimento dei danni per l'uso non autorizzato dell'attività. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la quota di partecipazione societaria attribuisce al socio solo un diritto di credito sul valore della quota stessa e non un diritto di proprietà diretta sui singoli beni o sul patrimonio della società. Non essendoci stata alcuna cessione d'azienda, ma solo un nuovo mandato assicurativo, il socio non vanta alcun diritto reale sui beni aziendali confluiti nella nuova realtà societaria.
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Responsabilità del nuovo socio: risponde dei debiti passati
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un socio accomandatario che contestava la richiesta di pagamento per debiti IVA del 1992 della società. Il socio sosteneva di non essere responsabile in quanto entrato in società solo nel 1993 e lamentava la mancata notifica preventiva della cartella esattoriale. I giudici hanno chiarito che, in tema di responsabilità del nuovo socio, chi entra in una società di persone risponde illimitatamente anche dei debiti sorti prima del suo ingresso. Inoltre, la notifica diretta dell'avviso di mora è legittima e non lede il diritto di difesa, potendo il socio contestare il debito originario impugnando l'atto ricevuto. Il socio perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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