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Art. 2289 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 2289 Codice Civile

Litispendenza e liquidazione quota: recesso e danni separati
Un socio di fatto viene privato dei propri utili dai soci di diritto. Dopo un processo penale per appropriazione indebita convertitosi in richiesta di risarcimento danni, il socio promuove una nuova causa civile per la liquidazione della quota a seguito del recesso societario. Il Tribunale dichiara l'estinzione del giudizio ritenendo sussistente la litispendenza con la causa risarcitoria pendente in appello. La Corte di Cassazione annulla la decisione: non esiste litispendenza e liquidazione quota qualora differiscano le parti, l'oggetto dell'azione e la motivazione giuridica. La causa di risarcimento del danno non coincide con il diritto del socio uscente a ottenere il valore della propria partecipazione.
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Liquidazione della quota del socio: la prescrizione non è immediata
Un socio recede da una società di persone e richiede la liquidazione della propria quota. La società eccepisce la prescrizione quinquennale del credito, sostenendo che il termine decorra dal giorno del recesso. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del socio, stabilendo che la prescrizione del diritto alla liquidazione della quota del socio inizia a decorrere solo dopo sei mesi dallo scioglimento del rapporto sociale. Questo perché, secondo l'articolo 2289 del Codice Civile, la società ha sei mesi di tempo per pagare, rendendo il credito esigibile solo allo spirare di tale termine. Di conseguenza, la domanda giudiziale del socio, presentata entro i cinque anni successivi alla scadenza del semestre, è pienamente tempestiva.
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Sospensione del processo: riunire le cause anziché bloccarle
Due avvocati recedono da uno studio associato. I soci rimanenti avviano una causa per accertare la retrodatazione del recesso e chiedere i danni per concorrenza sleale. I soci uscenti promuovono una seconda causa, davanti allo stesso Tribunale, per ottenere la liquidazione delle proprie quote. Il Tribunale dispone la sospensione del processo di liquidazione in attesa della definizione della prima causa. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dei soci uscenti: se due cause connesse pendono davanti allo stesso ufficio giudiziario, il giudice non può disporre la sospensione del processo, ma deve ordinarne la riunione, anche se si trovano in fasi istruttorie differenti.
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Negozio misto con donazione: finta vendita e vera eredità
Un uomo ha citato in giudizio la sorella per far accertare che la vendita delle quote della farmacia di famiglia, effettuata dalla madre prima di morire, nascondesse in realtà una donazione. La Corte d'Appello ha accertato che le quote, del valore di quasi due milioni di euro, erano state cedute a meno della metà del loro valore reale. I giudici hanno quindi qualificato l'operazione come un negozio misto con donazione per la parte di valore non pagata. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso della sorella. La Suprema Corte ha chiarito che per calcolare il valore reale delle quote societarie occorre considerare anche l'avviamento e il valore della licenza commerciale dell'azienda.
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Cessione di quote sociali: paga il socio o la società?
Un socio uscente ha trasferito la propria quota di una società di persone agli altri soci tramite un atto notarile di cessione di quote sociali. Uno dei soci acquirenti non ha pagato l'intero prezzo pattuito, sostenendo che si trattasse di un recesso e che il pagamento spettasse alla società. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del socio acquirente, confermando che l'obbligo di pagamento del prezzo grava esclusivamente sul socio acquirente (cessionario) e non sulla società. La cessione di quote sociali è un contratto privato tra soci, nettamente distinto dal recesso, in cui è invece la società a liquidare la quota. Il socio acquirente deve quindi pagare il saldo residuo.
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