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Art. 2289 Codice Civile — Sezione Quinta Penale

Altri anni per Art. 2289 Codice Civile

Bancarotta fraudolenta per distrazione e recesso illecito
Un socio di una società in nome collettivo ha deciso di recedere e ha prelevato arbitrariamente dalle casse sociali 130.000 euro a titolo di liquidazione della propria quota, senza adottare criteri contabili oggettivi. Il socio superstite, pur essendo a conoscenza dell'operazione e dotato di poteri gestori, non ha opposto alcuna resistenza. A seguito del successivo fallimento della società, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna di entrambi per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. I giudici hanno chiarito che il prelievo ingiustificato del socio uscente costituisce una condotta distrattiva illecita. Inoltre, l'amministratore che non impedisce l'atto dannoso risponde del reato a titolo di concorso, dato il suo inderogabile dovere di vigilanza sul patrimonio sociale.
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Bancarotta Fraudolenta: Condannato per aver liquidato un socio
Un amministratore viene condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale per due motivi. Primo, ha usato fondi della società, ottenuti con un mutuo, per pagare l'acquisto della quota di un socio uscente a favore dei soci rimasti, pagando così un debito personale con patrimonio aziendale. Secondo, ha prelevato oltre 230.000 euro dalle casse sociali senza alcuna giustificazione contabile. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, stabilendo che entrambe le condotte costituiscono una sottrazione di risorse ai danni dei creditori e integrano il reato di bancarotta, a prescindere dallo stato di crisi dell'azienda al momento dei fatti.
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