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Art. 228 Codice di Procedura Penale — Sezione Terza Penale

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Luoghi frequentati da minori: la Cassazione decide
Un uomo, condannato per atti osceni compiuti nel piazzale di una piscina, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo, tra l'altro, che il luogo non fosse qualificabile come abitualmente frequentato da minori. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che per integrare il reato aggravato è sufficiente la probabilità significativa della presenza di minori, basata su una valutazione statistica. La sentenza chiarisce così la definizione di luoghi frequentati da minori, confermando che la presenza effettiva dei minori al momento del fatto non è necessaria.
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