Due professionisti fondano una struttura comune. Un socio comunica il recesso da associazione professionale pretendendo una liquidazione pari a un terzo del fatturato annuo lordo, in forza dello statuto. Il socio rimasto contesta la pretesa, sostenendo l'avvenuto scioglimento dell'ente e la nullita della clausola sul fatturato per violazione della buona fede. La Corte d'Appello riconosce il recesso ma omette di pronunciarsi sulla contestazione relativa alla validita della clausola statutaria. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del socio superstite. I giudici di merito dovevano valutare espressamente se la liquidazione calcolata sul fatturato lordo generasse un arricchimento ingiustificato in contrasto con la buona fede contrattuale. La causa torna in appello per esaminare la validita della norma dello statuto.
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