Due società creditrici hanno esercitato l'azione revocatoria ordinaria per rendere inefficace la costituzione di un fondo patrimoniale contenente immobili di due coniugi, soci di una società semplice. La debitrice sosteneva che il credito fosse nato solo dopo il vincolo sui beni, cioè con il passaggio in giudicato dei decreti ingiuntivi. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della donna. La Corte ha stabilito che, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, la nascita del credito coincide con il rapporto commerciale originario e non con il successivo accertamento del giudice. Le difese sulla limitazione di responsabilità andavano sollevate opponendosi ai decreti ingiuntivi. La ricorrente ha perso la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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