Una socia accomandante si opponeva a un accertamento fiscale per maggiori redditi societari non dichiarati, sostenendo la sua estraneità alla gestione. Le commissioni tributarie di primo e secondo grado le davano ragione. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha ribaltato la decisione, affermando che il principio di trasparenza fiscale si applica inderogabilmente anche al socio accomandante, il quale risponde per la propria quota dei redditi prodotti dalla società, indipendentemente dalla loro effettiva percezione e dal suo ruolo non gestorio.
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