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Art. 2256 Codice Civile — Anno 2025

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Possesso ad usucapionem: il socio e il bene sociale
La Corte di Cassazione chiarisce che il socio che utilizza un bene della società, come un posto auto, ne ha la semplice detenzione e non il possesso. Per poter vantare un possesso ad usucapionem, è necessario un atto formale di 'interversione del possesso', con cui il socio manifesti in modo inequivocabile la volontà di possedere il bene come proprio. In assenza di tale atto, la domanda di usucapione deve essere respinta.
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