Un socio e amministratore di una società di persone ha fatto causa a una professionista (un notaio) per non aver trascritto una servitù di passaggio, rendendo il terreno della società intercluso. Il socio ha agito in proprio per chiedere il risarcimento dei danni personali. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta, stabilendo che la soggettività giuridica della società di persone rende quest'ultima l'unico soggetto legittimato ad agire. Anche se priva di personalità giuridica, la società costituisce un centro autonomo di interessi distinto dai singoli soci. Di conseguenza, il contratto con il notaio era stato stipulato dalla società e solo questa poteva lamentare l'inadempimento contrattuale. Il socio non può richiedere i danni in proprio, in quanto il suo interesse è solo indiretto.
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