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Art. 2249 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

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Base imponibile contributiva: affitto d’azienda contro INPS
L'Ente Previdenziale ha richiesto a una contribuente il pagamento di contributi previdenziali omessi. La contribuente, già iscritta alla gestione artigiani per la sua attività in una s.r.l., sosteneva che i redditi derivanti dalla sua partecipazione in una s.n.c. inattiva (la quale si limitava a incassare i canoni di affitto d'azienda) non dovessero essere conteggiati. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente, stabilendo che anche i canoni di affitto d'azienda percepiti da una società commerciale concorrono a formare il reddito d'impresa. Di conseguenza, tali somme rientrano a pieno titolo nella base imponibile contributiva per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti, indipendentemente dall'effettivo svolgimento di un'attività commerciale diretta da parte della società concedente.
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