Un imprenditore, legale rappresentante e liquidatore di una società fallita, è stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione. L'imputato si difendeva sostenendo di aver affidato la contabilità a un commercialista e che l'auto sottratta era in noleggio a lungo termine e non di proprietà. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'imprenditore ha l'obbligo personale di vigilare sulla tenuta delle scritture contabili, non potendo scaricare la responsabilità sul professionista. Inoltre, per la distrazione di beni in leasing o noleggio, rileva solo che l'imprenditore ne avesse la disponibilità materiale e se ne sia appropriato indebitamente. Il ricorrente perde la causa e viene condannato alle spese.
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