Una Società ha ricevuto multe stradali e ha contestato la validità notifica atti. Ha sostenuto che la firma sulla cartolina di ritorno fosse falsa e non appartenesse al suo legale rappresentante. La Società ha avviato una 'querela di falso' contro Poste Italiane e il Comune di Milano. Il Tribunale ha inizialmente accolto la querela, ma la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, ritenendo la notifica valida. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Società. Ha stabilito che la 'querela di falso' deve contestare solo ciò che l'agente postale attesta con 'fede privilegiata', ovvero la consegna a un soggetto legittimato presso la sede, non l'identità del firmatario se non specificata. La notifica era quindi valida.
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