La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di trasporto abusivo di rifiuti a carico di un soggetto sorpreso ad abbandonare un carico di materiali vari. Secondo la Corte, per configurare il reato è sufficiente che la condotta sia riconducibile a un'attività economica, anche se svolta di fatto e in modo occasionale, non essendo necessaria la qualifica formale di imprenditore. La precisa quantità dei rifiuti è stata ritenuta irrilevante ai fini della sussistenza del reato.
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