Una lavoratrice dipendente ha prestato servizio prima per un singolo professionista e successivamente per lo studio associato in cui il professionista era entrato. La dipendente ha richiesto al nuovo studio associato il pagamento del TFR e delle ferie non godute, relativi anche al periodo precedente al cambio di gestione. La Corte di Cassazione ha confermato che l'operazione costituisce un vero e proprio trasferimento d'azienda studio professionale ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile. Quando l'attività professionale si avvale di una struttura organizzata di mezzi e personale che supera l'apporto del singolo, lo studio associato subentrante risponde di tutti i crediti arretrati maturati dal dipendente. Il ricorso dello studio associato è stato integralmente respinto.
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