Una banca ricorre in Cassazione sostenendo che la cancellazione della società attrice durante l'appello avrebbe dovuto interrompere il processo. La Corte rigetta, affermando che solo la parte colpita dall'evento estintivo (i successori della società) può eccepire la mancata interruzione. La cancellazione società non equivale a rinuncia al credito. Inammissibile il motivo sulla prescrizione per mancata contestazione di una delle 'ratio decidendi'.
Continua »