La Corte di Cassazione ha chiarito che un grave inadempimento del contratto d'opera, che rende il prestatore incapace di raggiungere il risultato pattuito, legittima il committente a risolvere il contratto e chiedere i danni. La Corte ha distinto tale situazione dal mero recesso unilaterale, confermando il risarcimento per i costi sostenuti e per il lucro cessante dovuto al ritardo nell'avvio dell'attività commerciale del committente. La decisione si è basata su una perizia tecnica che ha accertato vizi fondamentali e non eliminabili nell'opera eseguita.
Continua »