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Art. 2223 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2223 Codice Civile

Sostituto d’udienza: niente compenso per il lavoro spontaneo
Un avvocato ha chiesto il pagamento di oltre milleottocento euro per aver svolto l'attività di sostituto d'udienza su incarico di un collega. Il professionista sosteneva di aver svolto anche approfondimenti di studio e ricerche giurisprudenziali. I giudici di merito hanno però riconosciuto solo una somma minima per la semplice presenza, ritenendo che i compiti extra non fossero stati richiesti. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che il sostituto d'udienza ha diritto al compenso solo per l'attività effettivamente delegata e concordata. Le attività spontanee non concordate non danno diritto a un compenso autonomo. Di conseguenza, il ricorso dell'avvocato è stato respinto.
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Pagamento prestazioni professionali: la parcella non è una prova
Un avvocato ha chiesto al Ministero il pagamento delle prestazioni professionali per la difesa di un ente pubblico in quarantasette giudizi. Il Ministero ha contestato l'effettivo svolgimento delle attività indicate nelle parcelle. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda del legale per mancanza di prove sulle attività svolte. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che la parcella dell'avvocato è una semplice dichiarazione unilaterale e non prova lo svolgimento delle prestazioni. Spetta al professionista dimostrare concretamente ogni singola attività svolta per ottenere il compenso. Inoltre, il credito del professionista è un credito di valuta e non si rivaluta automaticamente.
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