Un avvocato ha chiesto il pagamento di oltre milleottocento euro per aver svolto l'attività di sostituto d'udienza su incarico di un collega. Il professionista sosteneva di aver svolto anche approfondimenti di studio e ricerche giurisprudenziali. I giudici di merito hanno però riconosciuto solo una somma minima per la semplice presenza, ritenendo che i compiti extra non fossero stati richiesti. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che il sostituto d'udienza ha diritto al compenso solo per l'attività effettivamente delegata e concordata. Le attività spontanee non concordate non danno diritto a un compenso autonomo. Di conseguenza, il ricorso dell'avvocato è stato respinto.
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