Un'azienda acquirente si opponeva a un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento di forniture, lamentando vizi della merce. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un giudizio di merito pieno e che il ricorso per cassazione non può limitarsi a una rivalutazione dei fatti, ma deve censurare specifici errori di diritto della sentenza impugnata. La Corte ha sanzionato la ricorrente per lite temeraria.
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