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Art. 2220 Codice Civile — Sezione Prima Penale

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Bancarotta fraudolenta documentale e società inattiva: c’è reato
L'amministratore e liquidatore di una società non ha conservato i documenti contabili negli anni precedenti la dichiarazione di fallimento. La difesa ha sostenuto che la prolungata inattività della società e il regime di contabilità semplificata esonerassero dai doveri contabili ordinari. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la condanna. Il reato di bancarotta fraudolenta documentale si configura anche se l'impresa non opera attivamente. L'obbligo di tenuta dei registri cessa esclusivamente con la formale cancellazione dell'ente dal registro delle imprese. Le regole fiscali semplificate non attenuano gli obblighi previsti dalla legge fallimentare a tutela dei creditori.
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