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Art. 2220 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

Altri anni per Art. 2220 Codice Civile

Somministrazione di lavoro nullo: sì al posto ma solo part-time
Un lavoratore ha contestato l'illegittimità di oltre venti contratti di somministrazione di lavoro a termine, chiedendo la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato e full-time con l'azienda utilizzatrice. La Corte d'Appello ha dichiarato nullo il rapporto per difetto di forma scritta, convertendolo però in un contratto a tempo indeterminato part-time (come l'originale). La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso del lavoratore, che pretendeva il tempo pieno, sia quello dell'azienda, che eccepiva la decadenza e l'assenza di obblighi di conservazione dei contratti. La Suprema Corte ha chiarito che, in caso di somministrazione irregolare, l'utilizzatore subentra nel rapporto esistente mantenendone la tipologia oraria originaria (part-time), e che l'azienda ha l'obbligo di conservare i contratti per dieci anni come scritture contabili. Entrambe le parti hanno perso i rispettivi ricorsi.
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Somministrazione di lavoro: sì al posto fisso ma part-time
Un lavoratore ha contestato la regolarità di oltre venti contratti di somministrazione di lavoro e quattro contratti a termine con un'azienda di trasporti, chiedendo la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato e pieno. La Corte d'Appello ha dichiarato la nullità dei contratti per mancanza di forma scritta, riconoscendo un rapporto part-time dal 1° luglio 2003. La Cassazione ha confermato la nullità della somministrazione di lavoro per difetto di forma scritta e la correttezza del regime part-time, escludendo il vizio di ultrapetizione. Tuttavia, accogliendo parzialmente il ricorso dell'azienda, ha corretto la data di decorrenza del rapporto di lavoro, fissandola al 22 luglio 2003, giorno di effettivo inizio del primo contratto nullo. Il lavoratore ottiene la stabilizzazione part-time con decorrenza corretta.
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Prescrizione contributi INPS: Eredi rinunciano, processo estinto
Gli eredi di un contribuente si opponevano a una cartella di pagamento per contributi agricoli risalenti agli anni '80, sostenendo la prescrizione dei contributi INPS e la decadenza dell'ente dal diritto di riscuoterli. Secondo gli eredi, l'INPS non poteva avanzare pretese dopo quasi trent'anni, anche perché il debitore non era più tenuto a conservare la documentazione dei pagamenti. Tuttavia, giunti in Corte di Cassazione, gli eredi hanno presentato una rinuncia al ricorso. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l'estinzione del processo, chiudendo il caso senza decidere nel merito della questione. La vicenda si è quindi conclusa per una scelta processuale, senza stabilire se i contributi fossero effettivamente prescritti.
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