Un imputato prosciolto per vizio di mente ha impugnato la misura di sicurezza del ricovero in REMS. Il difensore ha contestato la mancata valutazione in appello di alcune relazioni cliniche redatte dal sanitario di fiducia. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La Suprema Corte ha evidenziato che la prima relazione era già stata valutata dal giudice di primo grado senza contestazioni decisive da parte della difesa. La seconda relazione, invece, era successiva alla sentenza iniziale e quindi non valutabile in sede di impugnazione. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione di tremila euro.
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