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Art. 222 Codice Penale — Anno 2022

Altri anni per Art. 222 Codice Penale

Assolto ma internato: misura di sicurezza per non imputabile
Un uomo ha commesso una rapina ma il Tribunale lo ha assolto per totale vizio di mente. I giudici hanno però disposto una misura di sicurezza per non imputabile, ordinando il ricovero in una comunità riabilitativa a causa della sua pericolosità sociale. L'imputato ha impugnato la decisione sostenendo l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni e contestando i presupposti del provvedimento sanitario. La Corte d'Appello ha confermato la misura. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'indagato perché i motivi presentati riproducevano pedissequamente le tesi difensive già esaminate e respinte con motivazione logica e congrua dai giudici di merito.
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Ricovero in REMS: confermata la misura per il vizio di mente
Un imputato prosciolto per vizio di mente ha impugnato la misura di sicurezza del ricovero in REMS. Il difensore ha contestato la mancata valutazione in appello di alcune relazioni cliniche redatte dal sanitario di fiducia. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La Suprema Corte ha evidenziato che la prima relazione era già stata valutata dal giudice di primo grado senza contestazioni decisive da parte della difesa. La seconda relazione, invece, era successiva alla sentenza iniziale e quindi non valutabile in sede di impugnazione. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione di tremila euro.
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