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Art. 2214 Codice Civile — Sezione Quinta Penale

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Altri anni per Art. 2214 Codice Civile

Bancarotta semplice documentale: obblighi contabili
Un imprenditore individuale, fallito con la sua attività di vendita di calzature, è stato condannato per bancarotta semplice documentale per non aver tenuto regolarmente le scritture contabili. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, rigettando il ricorso dell'imputato. La Corte ha chiarito che l'accusa generica di mancata tenuta delle 'scritture contabili previste dalla legge' include anche il libro giornale, anche se non esplicitamente menzionato nel capo d'imputazione. Inoltre, ha ribadito che la qualifica di 'piccolo imprenditore', che potrebbe esentare da tali obblighi, non può essere valutata in sede penale ma deve essere fatta valere nelle sedi civili del procedimento fallimentare.
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Bancarotta fraudolenta: l’auto di valore infimo
La Corte di Cassazione interviene sul caso di un amministratore accusato di bancarotta fraudolenta per la distrazione di un'auto di valore irrisorio. La Corte annulla la condanna su questo punto, chiarendo che per tale reato è indispensabile provare il "pericolo concreto" per i creditori, una prova che manca se il valore del bene è infimo. Viene invece confermata la condanna per bancarotta documentale semplice, legata all'omessa tenuta delle scritture contabili.
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