Un Procuratore Generale ha presentato un ricorso in Cassazione per omessa trasmissione atti. Il Giudice per le Indagini Preliminari aveva estinto un reato di guida in stato di ebbrezza, dopo un percorso di messa alla prova positivo. Tuttavia, non aveva ordinato di inviare gli atti al Prefetto per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che il Procuratore Generale non aveva un interesse concreto ad impugnare. Poteva infatti trasmettere gli atti autonomamente o richiederlo al giudice. L'omissione era una semplice attività materiale, non una decisione giudiziaria che solo un grado superiore poteva modificare.
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