La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, il giudice penale non ha la competenza per applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente. Tale potere spetta esclusivamente al Prefetto, poiché la messa alla prova estingue il reato senza un accertamento di responsabilità penale, a differenza di altri istituti come il lavoro di pubblica utilità post-condanna. La sentenza impugnata è stata quindi annullata in parte qua.
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