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Art. 2203 Codice Civile — Sezione Terza Civile

Altri anni per Art. 2203 Codice Civile

Difetto di rappresentanza: sanatoria e limiti decisivi
Una società creditrice ha intentato un'azione revocatoria contro due coniugi per un atto di trasferimento immobiliare. I tribunali di merito hanno respinto la domanda a causa di un difetto di rappresentanza. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso, non perché il difetto di rappresentanza fosse insanabile, ma perché il motivo di ricorso non ha colto la vera 'ratio decidendi' della decisione impugnata, ovvero la mancanza di prova del potere del dirigente di filiale che aveva avviato l'azione legale.
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Rappresentanza processuale società: può farlo un’altra?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12941/2025, ha stabilito la piena validità della rappresentanza processuale società conferita da un'azienda a un'altra. Il caso riguardava una società di distribuzione energetica che, per recuperare delle somme da un avvocato, aveva agito tramite una società mandataria. L'avvocato si opponeva sostenendo l'invalidità di tale delega tra persone giuridiche. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, affermando che il potere di rappresentanza in giudizio deriva dal potere di gestione sostanziale del rapporto e non esistono norme che vietino a una persona giuridica di conferire tale potere ad un'altra.
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Procura ad litem dell’institore: è sempre valida?
Un cittadino si opponeva a un precetto di pagamento notificato da una società, sostenendo l'invalidità della procura ad litem del legale della controparte. Tale procura era stata conferita da un institore i cui poteri, a dire del ricorrente, erano limitati. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la procura generale conferita all'institore, che attribuiva "tutti i poteri di legge", includeva anche la facoltà di nominare avvocati per qualsiasi tipo di controversia, rendendo la procura ad litem pienamente valida.
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