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Art. 2203 Codice Civile — Sezione Quinta Penale

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Bancarotta fraudolenta patrimoniale: gestore di fatto condannato
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale a carico del gestore di fatto di una ditta individuale fallita. L'imputato, pur formalmente privo di cariche direttive, gestiva interamente i conti bancari, i rapporti con la clientela e la contabilità aziendale. In concorso con il titolare formale, l'uomo aveva sottratto 98.000 euro di liquidità e trasferito i macchinari dell'impresa fallita presso la sede dell'azienda del proprio figlio. I giudici hanno respinto le doglianze difensive sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal titolare al curatore fallimentare, ribadendo la piena validità probatoria degli accertamenti contabili della curatela. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, condannando l'amministratore di fatto al pagamento delle spese legali.
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Amministratore di fatto: la Cassazione annulla la condanna
L'Imputato subisce una condanna per il reato di bancarotta fraudolenta nell'ambito del fallimento di un'impresa individuale formalmente intestata a un'altra persona. I giudici di merito lo qualificano come amministratore di fatto dell'azienda. L'Imputato propone ricorso in Cassazione contestando questa qualifica. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e annulla la sentenza. I giudici chiariscono che la figura dell'amministratore di fatto si applica solo alle società e non alle imprese individuali. La responsabilità in una ditta individuale richiede infatti l'inquadramento come institore, imprenditore occulto oppure concorrente esterno. Il processo tornerà alla Corte d'Appello per una nuova valutazione corretta del ruolo dell'Imputato.
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