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Art. 2203 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

Altri anni per Art. 2203 Codice Civile

Iscrizione Gestione Commercianti: la forma non basta, serve il lavoro effettivo
Un Lavoratore ha contestato le cartelle INPS che gli chiedevano contributi per la Iscrizione Gestione Commercianti. L'INPS riteneva che il Lavoratore dovesse iscriversi perché era socio e, per un periodo, anche institore di un'azienda. I giudici di merito hanno però accertato che il Lavoratore non svolgeva un'attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'azienda. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che la sola titolarità di cariche sociali non basta per l'Iscrizione Gestione Commercianti se manca l'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa personale con i requisiti di abitualità e prevalenza. L'INPS ha perso il ricorso.
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Socia e Dipendente? Contratto Finto: Restituisce 800.000€
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di presunto rapporto di lavoro fittizio. Una socia, che ricopriva anche le cariche di vice-presidente e amministratore delegato, era stata assunta come dipendente dalla sua stessa azienda. I giudici hanno stabilito l'inesistenza del rapporto di lavoro, evidenziando l'incompatibilità del ruolo di lavoratore dipendente con quello di socio e amministratore che esercita un controllo effettivo sulla società. Manca infatti il requisito fondamentale della subordinazione. Di conseguenza, la lavoratrice è stata condannata a restituire all'azienda, nel frattempo fallita, oltre 800.000 euro di stipendi percepiti. La vicenda si è poi conclusa con un accordo tra le parti, ma il principio sul tema del lavoro subordinato socio amministratore resta confermato.
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Licenziamento collettivo: poteri e criteri di scelta
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di licenziamento collettivo, confermando la legittimità della procedura gestita dal Direttore generale della società. La Corte ha ritenuto valido sia il potere di rappresentanza del dirigente, sia l'applicazione di criteri di scelta che limitavano la platea dei lavoratori a specifici profili professionali, in quanto concordati con i sindacati. L'ordinanza chiarisce che l'accordo concluso da un rappresentante senza poteri non è nullo, ma può essere ratificato con effetto retroattivo.
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Licenziamento collettivo e potere di firma: il caso
Un lavoratore ha impugnato il suo licenziamento nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, contestando sia il potere di rappresentanza del direttore che ha gestito la procedura, sia la legittimità dei criteri di scelta dei dipendenti. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la validità del recesso. I giudici hanno stabilito che la valutazione del potere del rappresentante e della non fungibilità dei profili professionali sono apprezzamenti di fatto, correttamente motivati dalla corte di merito e non riesaminabili in sede di legittimità.
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Responsabilità amministrativa: la procura speciale basta?
La Corte di Cassazione ha confermato la sanzione amministrativa a carico di un manager di un'agenzia per il lavoro, ritenendolo responsabile per la compilazione infedele di documenti e l'errato inquadramento di lavoratori. La decisione si fonda sulla procura speciale molto ampia conferitagli, qualificata come una vera e propria 'preposizione institoria'. Secondo la Corte, tali ampi poteri di gestione comportano una responsabilità diretta, inclusa la 'culpa in vigilando' sull'operato di consulenti esterni, senza che sia necessaria un'accettazione formale della carica. La sua responsabilità amministrativa è stata quindi pienamente confermata.
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