Un militare attesta falsamente di aver viaggiato giornalmente per una missione, mentre dormiva in foresteria, per ottenere rimborsi non dovuti. La Cassazione qualifica il fatto non come reato militare (art. 220 c.p.m.p.), ma come falso ideologico militare ai sensi dell'art. 480 c.p. (reato comune), separando la giurisdizione da quella militare per la connessa tentata truffa.
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