La Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata produzione della prova completa di una notifica telematica (come le ricevute di accettazione e consegna) non causa l'inesistenza della notifica, ma una semplice nullità. Tale vizio è sanato dalla costituzione in giudizio della parte destinataria, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo. La Corte ha quindi annullato la decisione di merito che aveva dichiarato improcedibile un appello per questo motivo, ribadendo la prevalenza della sostanza sulla forma nel processo telematico.
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