La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro dei beni di un amministratore per un debito IVA di oltre 278.000 euro. L'amministratore sosteneva di non essere responsabile perché la sua nomina, avvenuta prima della scadenza del pagamento, era stata iscritta nel Registro delle Imprese solo molto tempo dopo. La Corte ha respinto questa difesa, stabilendo un principio chiaro: la responsabilità dell'amministratore per omesso versamento IVA sorge con l'accettazione della carica. L'iscrizione successiva ha solo una funzione di pubblicità (efficacia dichiarativa) e non è necessaria per assumere poteri e doveri. Di conseguenza, l'amministratore era già obbligato a pagare l'imposta.
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