La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale a carico dell'Amministratore di una società fallita. L'imputato sosteneva di non poter essere considerato amministratore di diritto poiché la sua nomina non era ancora stata iscritta nel Registro delle Imprese al momento del fallimento. I giudici hanno respinto la tesi, chiarendo che la qualifica di amministratore e i relativi poteri si acquistano immediatamente con l'accettazione della nomina, mentre l'iscrizione al registro ha una funzione meramente dichiarativa e non costitutiva. Di conseguenza, la mancata pubblicità non esclude la responsabilità penale per la distrazione dei beni societari, avvenuta nel caso specifico tramite il comodato fittizio di un escavatore e di un'auto di lusso.
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