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Art. 219 Codice Penale — Anno 2022

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Collusione con estranei: ufficiale assolto se agisce da solo
Un ufficiale della Guardia di Finanza, amministratore di fatto di due società di famiglia, viene accusato del reato di collusione con estranei per frodare l'amministrazione finanziaria, avendo dedotto costi privati come aziendali. Dopo l'assoluzione in primo grado e la condanna in appello, la Corte di Cassazione annulla la condanna con rinvio. I giudici chiariscono che la collusione con estranei richiede un effettivo accordo tra il militare e un soggetto terzo. Se l'ufficiale ha agito da solo come gestore unico delle società, manca l'incontro di volontà necessario per il reato. La semplice esistenza formale della società o di un amministratore di diritto non basta a dimostrare l'accordo illecito senza prove concrete.
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