L'Imputato è stato condannato per spaccio di sostanze stupefacenti sulla base delle dichiarazioni di due acquirenti, che lo hanno identificato tramite riconoscimento fotografico. L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando l'attendibilità di tale mezzo di prova atipico e lamentando la mancanza delle garanzie formali tipiche della ricognizione di persona. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la valutazione sull'attendibilità dei testimoni spetta esclusivamente ai giudici di merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità. Inoltre, i motivi di ricorso sono stati giudicati del tutto generici. L'Imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Continua »