La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un amministratore per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta impropria. Il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti operata nei gradi di merito, sostenendo un diverso impiego delle risorse finanziarie aziendali. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché i motivi presentati erano generici e ripetitivi rispetto a quanto già esaminato in appello. Inoltre, il ricorrente mirava a una rivalutazione delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità. La decisione ribadisce che, in assenza di vizi logici manifesti, la ricostruzione del giudice di merito sulla destinazione dei fondi sociali non è sindacabile, portando alla condanna definitiva e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
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