L'Amministratore di una società fallita ha impugnato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. La difesa ha sostenuto la breve durata della carica gestoria, il presunto furto delle scritture contabili e l'assenza del dolo specifico. I giudici hanno invece accertato che l'imputato non era un semplice prestanome ignaro della gestione. La Corte di Cassazione ha chiarito che le condotte di mancata consegna, sottrazione, distruzione e omessa tenuta dei registri contabili sono penalmente equivalenti se sussiste lo scopo di danneggiare i creditori. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la condanna dell'imputato, disponendo anche il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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