Il Sottoposto alla misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata ha impugnato il provvedimento che ne confermava la validità, lamentando il ritardo nello svolgimento dell'interrogatorio di garanzia. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'interrogatorio di garanzia è obbligatorio anche per le misure di sicurezza provvisorie, pena l'inefficacia della misura stessa. Tuttavia, trattandosi di libertà vigilata (misura non detentiva), il termine per compiere l'atto è di dieci giorni dall'esecuzione e non di cinque (riservato alla custodia in carcere). Poiché l'atto è avvenuto entro i dieci giorni, la misura resta pienamente valida ed efficace.
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