Due mutuatari hanno contestato la validità dei loro contratti di mutuo, sostenendo la nullità delle clausole sul tasso d'interesse per indeterminatezza, in quanto collegate a un accordo di provvista in valuta estera non allegato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il contratto di mutuo è valido poiché il tasso era determinabile tramite criteri oggettivi e conoscibili (come l'IBOR) specificati nel contratto stesso, senza necessità di allegare l'accordo di provvista.
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