Un cittadino ha ricevuto due multe per violazioni del Codice della Strada. Ha contestato la validità dell'ordinanza-ingiunzione, sostenendo che mancava la delega di firma al funzionario che l'aveva emessa e che non c'era una firma autografa. Dopo aver perso nei primi due gradi di giudizio, ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che spetta al cittadino dimostrare l'assenza di delega. Inoltre, ha chiarito che per gli atti amministrativi redatti con sistemi meccanizzati, l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile sostituisce validamente la firma autografa, confermando la piena validità dell'ordinanza-ingiunzione.
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