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Art. 2125 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 2125 Codice Civile

Indennità Suppletiva di Clientela: la Cassazione corregge i Giudici
Un'azienda mandante interrompeva il rapporto con il suo agente, il quale chiedeva il pagamento di diverse indennità, tra cui l'indennità suppletiva di clientela. I giudici di merito gliela negavano, ritenendo erroneamente che fosse un unico emolumento legato solo all'aumento di fatturato. L'agente si è rivolto alla Corte di Cassazione, che ha ribaltato la decisione. La Suprema Corte ha chiarito che, secondo l'Accordo Economico Collettivo del 2002, l'indennità suppletiva di clientela si compone di due parti distinte: una calcolata sulle provvigioni globali e una, aggiuntiva, legata all'incremento degli affari. Confonderle è un errore. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d'Appello per un nuovo calcolo.
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Patto di Non Concorrenza: Medico vince, il divieto è specifico
Una società sanitaria sosteneva che una sua ex dipendente, una dottoressa, avesse violato il patto di non concorrenza accettando un incarico presso un'altra struttura ospedaliera. Secondo l'azienda, il divieto si estendeva a qualsiasi attività nel settore dei trapianti. La Corte di Cassazione ha respinto questa interpretazione, dando ragione alla lavoratrice. Ha stabilito che il patto di non concorrenza deve essere interpretato in modo restrittivo: il divieto non riguarda l'intero settore di operatività del nuovo datore di lavoro, ma solo le specifiche mansioni professionali effettivamente svolte dalla lavoratrice che si pongono in reale concorrenza con l'attività precedente. Una clausola troppo ampia, infatti, limiterebbe ingiustamente il diritto al lavoro. L'azienda ha perso la causa.
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Patto di non concorrenza: valido se il compenso è annuo
La Corte di Cassazione ha stabilito la validità di un patto di non concorrenza il cui corrispettivo, pur definito su base annua, non era quantificabile nel suo ammontare totale al momento della stipula perché legato alla durata del rapporto di lavoro. La Corte ha chiarito che tale modalità di calcolo incide sulla congruità del compenso, non sulla sua determinabilità, requisito essenziale per la validità del patto. Di conseguenza, il ricorso del lavoratore è stato respinto e confermata la sua condanna al pagamento di una penale per aver violato l'accordo.
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