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Art. 2120 Codice Civile — Sezione Sezioni Unite Civile

Altri anni per Art. 2120 Codice Civile

Fondo di tesoreria TFR: il datore resta debitore se non versa
Un lavoratore dipendente non riceve il saldo del proprio trattamento di fine rapporto a causa dell'insolvenza societaria. Il lavoratore chiede l'intervento dell'ente previdenziale per ottenere le quote residue tramite la garanzia pubblica. L'ente rifiuta il pagamento e sostiene che le somme destinate al Fondo di tesoreria TFR abbiano natura previdenziale pura, gravando in via esclusiva sul fondo stesso e non sul datore. Le Sezioni Unite della Cassazione respingono la tesi dell'ente. La Suprema Corte stabilisce che le quote non versate al Fondo di tesoreria TFR mantengono natura di retribuzione differita. Il datore di lavoro resta il debitore principale obbligato. Di conseguenza, il lavoratore conserva il pieno diritto di insinuarsi al passivo e di accedere alle tutele previdenziali di garanzia contro l'insolvenza.
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Previdenza complementare nel fallimento: guida al privilegio
Un ente bilaterale dell'edilizia ha chiesto l'ammissione allo stato passivo di una società fallita per contributi omessi al fondo pensione, invocando il privilegio spettante alle retribuzioni. I giudici di merito hanno negato la prelazione, degradando il debito a credito chirografario per presunta natura previdenziale. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito la disciplina della previdenza complementare nel fallimento: le quote trattenute in busta paga ai lavoratori e il trattamento di fine rapporto destinato al fondo mantengono natura retributiva e beneficiano del privilegio; la quota contributiva a carico esclusivo dell'impresa ha invece natura previdenziale e resta priva di prelazione.
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Incentivo all’esodo e divorzio: spetta all’ex?
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite stabilisce che l'incentivo all'esodo, a differenza del TFR, non rientra nell'indennità di fine rapporto da dividere con l'ex coniuge. La sentenza chiarisce che tale somma non ha natura di retribuzione differita maturata durante il matrimonio, ma serve a compensare la rinuncia al posto di lavoro, avendo quindi una finalità proiettata verso il futuro e non legata al passato contributo familiare.
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